Fringe Benefits
15 dicembre 2022
Erogazioni liberali in natura di modico valore - Soglia di esenzione - Incremento da 600 a 3.000 euro per il 2022 - Novità del DL 176/2022 (c.d. DL "Aiuti-quater") - Applicabilità agli amministratori – Condizioni
Il nuovo limite di 3.000,00 euro per i fringe benefit, previsto per il 2022 dall'art. 12 del DL 115/2022, si applica anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quindi anche agli amministratori.
La soluzione adottata dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 35/2022 in merito all'applicabilità del nuovo limite anche ai redditi assimilati risulta confermata dall'art. 3 co. 10 del DL 176/2022, il quale ha specificato che la deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR opera solo con riferimento alla prima parte del terzo periodo della citata norma, vale a dire solo con riguardo alla disposizione che disciplina la soglia e la tipologia di fringe benefit esclusi da imposizione.
Resto fermo che, ai fini della deducibilità del relativo costo, il compenso degli amministratori deve essere preventivamente deliberato dall'assemblea dei soci, non essendo sufficiente che lo stesso sia indicato nel bilancio d'esercizio successivamente approvato dall'assemblea.
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